Non tutte le pensioni sono pignorabili, ad
esempio, l’assegno sociale previsto per le
persone con almeno 67 anni d’età,
la pensione di invalidità civile, l’assegno di
accompagnamento, non lo sono.
La pensione di inabilità (persona incapace
di adempiere a qualsiasi lavoro) e di invalidità
(oltre il 67%) sono pignorabili nei limiti stabiliti
dal giudice in base alle necessità del debitore.
Negli altri casi la pensione è pignorabile,
anche se con dei limiti. Esistono due forme
di pignoramento della pensione:
• in capo all’Inps, quando viene pignorato
l’assegno pensionistico prima che venga
accreditato all’avente diritto.
L’atto di pignoramento viene notificato
sia all’ente di previdenza, sia al debitore;
• in capo alla banca, quando l’atto viene
messo in pratica presso l’istituto di credito
dove l’interessato riceve la pensione.
Il limite del pignoramento direttamente
presso Inps non supera il quinto netto della
pensione mensile, detratto il cosiddetto limite
vitale impignorabile. C’è in sostanza una parte
della pensione che non potrà essere mai
aggredita dai creditori. Questa corrisponde a
1,5 volte l’assegno sociale, nel 2020, l’assegno
di 459,83 € moltiplicato 1,5 volte da 689,74 €
(minimo vitale mensile, non pignorabile).
Se la pensione supera questa soglia, il
pignoramento può essere applicato fino
ad un quinto dell’eccedenza.
Quando il pignoramento viene fatto in capo
alla banca bisogna fare attenzione perché,
i soldi che ci sono già in conto, sono
pignorabili oltre un certo importo (assegno
sociale 459,83 x 3 mensilità ossia 1.379,49 €.
Oltre questa soglia si potrà procedere con il
pignoramento), mentre i soldi che arriveranno
più avanti dalla pensione, potranno essere
pignorati con le modalità sopra esposte (
fino a 1/5).
Quando il creditore è l’Agenzia delle
Entrate, la tolleranza verso il pensionato
aumenta, i limiti saranno:
• per pensione fino a 2.500,00 € mensili (1/10);
• per pensione tra 2.501,00 € e 5.000 ,00
€ mensili (1/7);
• per pensioni da 5.001,00 € mensili in poi (1/5).
Se il pensionato ha più debiti, quello che è
pignorabile diventa la metà dell’importo oltre
la soglia del minimo vitale impignorabile.